Dal latino post illa, è ciò che viene aggiunto ad un atto, è una certificazione che convalida sul piano internazionale l’autenticità di qualsivoglia atto pubblico, ma non il suo contenuto.
È ciò che vi viene chiesto di apporre su un atto pubblico, come ad esempio una sentenza, un atto amministrativo o notarile, un estratto del casellario giudiziario, quando la sua efficacia deve esplicarsi all’estero.
La materia è disciplinata dalla Convenzione dell’Aia del 5 ottobre 1961, a cui hanno aderito sia la Svizzera, nel 1973, che l’Italia nel 1978.
In parole semplici, quando un atto pubblico svizzero dovrà essere utilizzato in Italia e viceversa, il documento originale dovrà essere consegnato agli uffici designati che apporranno un timbro di forma quadrata il quale confermerà l’autenticità del documento.
Tra l’Italia e la Svizzera è, inoltre, in vigore un accordo che esenta dall’obbligo di legalizzazione tramite l’applicazione di apostilla una serie di documenti, come ad esempio il certificato di matrimonio, di nascita e di morte, di residenza e di cittadinanza, purché siano emessi da un ufficiale di stato civile dei due paesi.
In Svizzera l’apostilla viene apposta a livello cantonale e competente è il cantone ove ha sede l’ufficio che ha emesso il documento.
In Italia, invece, il timbro viene apposto dall’ufficio della Procura della Repubblica presso il Tribunale competente, per quanto riguarda gli atti notarili, mentre per tutti gli altri documenti amministrativi competente ad apporre l’apostilla è la Prefettura del luogo ove ha sede l’autorità che ha emesso l’atto amministrativo.
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