In data 12 gennaio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha dichiarato che i fondi elargiti tramite bonifico bancario da un conto straniero appartenente a un donante residente all’estero non possono essere considerati come beni esistenti in Italia.

Questa pronuncia è emersa in risposta alla domanda posta da un contribuente italiano che aveva ricevuto una somma di denaro da sua zia residente in Svizzera, mediante bonifico bancario proveniente dal suo conto estero.

La richiesta del contribuente era finalizzata a comprendere se questa transazione fosse soggetta all’imposta sulle successioni e donazioni in Italia.

Nella sua risposta, l’Agenzia delle Entrate ha inizialmente esaminato le disposizioni relative all’imposta di donazione stabilite dal Dlgs n. 346/1990 (Tus), che all’articolo 2 afferma che “l’imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti, ancorché esistenti all’estero.

Se alla data dell’apertura della successione o a quella della donazione il defunto o il donante non era residente nello Stato, l’imposta è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti ivi esistenti“.

Pertanto, secondo il principio di territorialità, se il donante non risiede in Italia al momento della donazione, l’imposta si applica solo sui beni e diritti “esistenti” nel territorio nazionale.

Nel caso in questione, è essenziale determinare se l’oggetto della donazione, cioè il denaro, può essere considerato un bene “esistente” nel territorio italiano.

In merito a questo punto, la Cassazione ha sostenuto, in conformità al principio di territorialità e con riferimento alle sentenze nn. 8175/2021 e 9780/2023, che la donazione di denaro depositato su un conto estero presso un istituto di credito straniero, effettuata mediante bonifico bancario da parte di un cittadino residente all’estero a un beneficiario residente in Italia, non rileva ai fini dell’applicazione dell’imposta sulle donazioni in Italia.

Considerando che il denaro donato, prima del bonifico, era situato all’estero in un conto corrente svizzero, l’Agenzia delle Entrate conclude che il presupposto territoriale di cui all’articolo 2 del Tus per l’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni non è soddisfatto.

Di conseguenza, in mancanza di legami con lo Stato italiano, l’atto di donazione in esame non è soggetto all’imposta sulle donazioni.

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