Apostille e legalizzazione consolare sono due percorsi che spesso vengono confusi, poiché hanno una finalità comune, ovvero attestare l’autenticità di un documento destinato ad un paese estero.
La procedura di apostille consiste nell’apposizione di un timbro su atti pubblici da parte del paese di origine degli stessi ed è semplificativa rispetto a quella di legalizzazione consolare, riservata ai paesi che non aderiscono alla Convenzione dell’Aja del 1961.
La legalizzazione consolare, infatti, è un processo piuttosto lungo, quindi costoso, e necessita di un doppio controllo, poiché richiede l’intervento sia del paese emittente, che di quello destinatario dell’atto pubblico.
L’organo competente in Italia ad apporre l’apostille (dal latino a post illa cioè dopo quelle parole) è la Procura della Repubblica in caso si tratti di atti redatti da funzionari degli uffici giudiziari o da notai; spetterà, invece, alla Prefettura intervenire negli altri casi e salvo particolarità.
Va da sé che la scelta tra apostille e legalizzazione dipende dalla presenza o meno del paese di destinazione del documento nella convenzione indicata e, ove possibile, è senza dubbio preferibile munire il documento di apostille.
L’Italia e la Svizzera fanno parte entrambe dei paesi firmatari della Convenzione dell’Aja del 1961 insieme ad altri 113 paesi, che in 60 anni di storia hanno semplificato notevolmente la vita degli expats impegnati ad organizzare la propria vita altrove.
Sara Botti