Esistono due tipi di donazioni, quelle dirette e quelle indirette o “informali”.

Le donazioni indirette sono quelle che provocano un arricchimento del beneficiario, ma con un passaggio ulteriore.

Un esempio di donazione diretta è quella dei genitori che donano ai figli i soldi per comprare casa; una donazione indiretta, invece, è quella che vede i genitori pagare direttamente l’immobile con l’indicazione che questo venga intestato ai figli.

Un altro esempio è il pagamento di debiti altrui o la rinuncia ad un credito.

In altri termini, il risultato è lo stesso, il beneficiario ottiene un arricchimento, ma la via per ottenerlo è un poco più lunga.

Nel corso dell’anno 2015 l’Agenzia delle Entrate aveva stabilito nella circolare numero 30 che anche le donazioni indirette andavano considerate soggette a tassazione ordinaria pur inquadrandole come “liberalità tra vivi che si caratterizzano per l’assenza di un atto scritto soggetto a registrazione”.

La Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ha invece stabilito che le donazioni informali e donazioni indirette sono da considerarsi esenti da imposta, perché non vige l’obbligo di registrazione.

Secondo la corte, infatti, la tassazione sarebbe giustificabile solo nel caso di atti sottoposti a registrazione, sia che essa sia obbligatoria o volontaria, oppure in caso di donazione dal valore superiore a un milione di Euro quando essa viene dichiarata dal contribuente nell’ambito della procedura di accertamento tributario.

La base normativa di tale decisione va rintracciata nel Testo Unico dell’Imposta di Successione e Donazione il quale farebbe desumere che la donazione indiretta è rilevante ai fini dell’imposta solo se risulta da atti soggetti a registrazione, peraltro non obbligatoria.

Dal punto di vista successorio è bene ricordare che le donazioni indirette ricevute nel corso della vita vanno indicate in sede di presentazione della dichiarazione di successione, poiché sono considerate dal punto di vista fiscale come anticipazione dell’eredità.

Ciò non significa che saranno soggette ad una doppia imposizione fiscale, ma andranno detratte dalla quota di franchigia che garantisce a determinate categorie di eredi l’esenzione dall’imposta di successione.

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