È un’intenzione diffusa quella di tornare in Italia dopo aver raggiunto i requisiti per ottenere la pensione maturata in Svizzera.
Dove pagherò le imposte al momento dell’accredito e in che misura?
Il sistema pensionistico svizzero è composto da tre pilastri: AVS, destinato a coprire il minimo esistenziale nel corso della terza età, ma generalmente non sufficiente a garantire un’esistenza dignitosa in Svizzera, LPP, che è una quota integrativa che serve, appunto, a donare un tenore di vita simile a quello del beneficiario quando era lavorativamente attivo, e un’integrazione privata.
La buona notizia è che il primo e secondo pilastro non saranno assoggettati a tassazione simultanea in Italia e in Svizzera e ciò in forza di una convenzione intercorrente tra questi due stati e volta ad evitare, appunto, la doppia imposizione fiscale.
In altri e più chiari termini, al momento della riscossione delle due pensioni verrà applicato il principio generale di tassazione esclusiva nello stato di residenza del percettore; nel caso in parola, l’Italia.
La normativa fiscale italiana – di cui alla legge 413/91 e modificata dal decreto legislativo 50/17 – ha specificato che primo e secondo pilastro saranno assoggettati ad una ritenuta pari al 5% da parte degli istituti ed intermediari finanziari italiani tramite i quali verrà accreditata la pensione a titolo di sostituto di imposta.
È escluso, infine e coerentemente alla normativa indicata, l’obbligo dichiarativo da parte del contribuente.
Riguardo, invece, al terzo pilastro, la situazione è molto diversa.
L’Agenzia delle Entrate italiana, con la risposta nr. 471 del mese di ottobre 2020, ha specificato che qualora il capitale relativo all’integrazione privata sia corrisposto sotto forma di rendita, sarà necessario applicare la tassazione ordinaria IRPEF equiparata ai redditi da lavoro dipendente.
In caso, invece, di liquidazione sotto forma di riscatto di capitale troverà spazio il regime di tassazione separata.
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