Qualche tempo fa un collega svizzero di origini italiane mi disse di essere stato chiamato ad ereditare insieme a molti altri parenti una casupola di proprietà di uno zio venuto a mancare, ma di non sapere cosa farsene.
Il dubbio del collega risiedeva nel fatto che, a conti fatti, l’impegno necessario a gestire la successione da parte sua gli sarebbe venuto a costare forse più del valore di quel dono inaspettatamente ricevuto da parte dello zio, che non aveva fatto testamento e che ha per questo motivo aveva affidato alla legge italiana la successione del proprio unico bene immobile, poco più di una baracca appunto.
Porto questo esempio ogni volta che in Svizzera qualcuno mi parla di successioni per spiegare che è un argomento che davvero tocca la grande maggioranza degli italiani, anche quelli che vivono all’estero da moltissimo tempo e credono di aver reciso ogni legame con l’Italia.
Le successioni sono argomento complicato, regolato da norme che hanno origine antiche; basti pensare che il diritto di successione era importantissimo già in epoca romana, poiché era già chiaro ai più che la conservazione e trasmissione del patrimonio all’interno della stessa famiglia era imprescindibile ai fini di garantire stabilità e ricchezza alla società.
Riguardo al sistema contemporaneo italiano iniziamo col dire che esistono due diverse modalità di succedere al patrimonio di un’altra persona a causa di morte, una legittima – ovvero interamente regolata dalla legge, ed una testamentaria – ovvero basata sulla dichiarazione di volontà della persona che è venuta a mancare.
Come comportarsi se si è chiamati a succedere, cioè se si è nelle condizioni di ereditare?
La legge italiana impone di presentare una dichiarazione di successione all’Agenzia delle Entrate entro un anno dall’apertura della successione, che di solito coincide con la morte della persona della cui eredità si sta parlando.
Sono previsti casi di esclusione da questo obbligo, che riguardano situazioni particolari, come l’assenza di immobili ed un valore inferiore ad una certa cifra dei beni da ereditare, ma solo se l’eredità è devoluta a favore del coniuge dei parenti più stretti. A tale proposito solo un serio professionista in ambito legale potrà rispondere al quesito se in un determinato caso sia necessario o meno compilare la complicata dichiarazione di successione o meno.
Riguardo alla famiglia, considerata in senso stretto, l’ordinamento italiano impone che una quota di eredità debba essere assegnata ai parenti più vicini, come il coniuge, i figli ed addirittura genitori e nonni in mancanza di figli e nipoti. Solo fatti gravissimi compiuti ai danni della persona che è venuta a mancare fanno venire meno questo diritto all’eredità: sono i casi di indegnità a succedere, la cui definizione è di per sé sufficiente a darne un’idea della natura punitiva.
Ogni dichiarazione di successione, quindi di trasferimento del patrimonio ereditario, porta con sé l’obbligo di pagare un’imposta, che non può essere ignorata, poiché in caso di mancato versamento sorgeranno guai seri, sostanzialmente riconducibili al pagamento di sanzioni.
Il diritto successorio italiano, sebbene regolato da leggi nazionali, conosce situazioni transnazionali sempre più diffuse e che riguardano, per fare qualche esempio, eredi di qualsiasi nazionalità che vivono all’estero, ma che sono chiamati ad ereditare beni in Italia, oppure beni conservati in paesi stranieri e che sono destinati a persone residenti in Italia o, addirittura, beni situati in Italia ma di proprietà di connazionali venuti a mancare a all’estero, dove vivevano e talvolta avevano acquisito una seconda cittadinanza.
Queste situazioni danno origine ad una straordinaria connessione tra norme, una matassa di leggi che mai creano un contrasto, ma che devono essere conosciute perfettamente per ottenere il risultato voluto, cioè mettere il chiamato all’eredità nella condizione di capire esattamente quali sono i suoi diritti e decidere consapevolmente se accettare o meno l’eredità.
A livello europeo la normativa è stata armonizzata ormai da anni; a partire da agosto 2015 è entrato in forza il Regolamento 650/2012, che senza abrogare le normative nazionali ne ha reso più semplice l’applicazione ed ha svolto qualche effetto anche riguardo ai cittadini svizzeri o agli italiani residenti in Svizzera chiamati ad ereditare in un paese europeo, ma questo argomento verrà approfondito successivamente, in una prossima tappa del percorso dedicato alla successioni, appena iniziato.
Ma cosa accade se la persona chiamata ad ereditare vive all’estero? Succede spesso, infatti, che l’emigrato italiano sia chiamato ad ereditare in Italia, poiché è parente stretto di una persona che non ha scritto testamento oppure poiché inserito in tale atto di ultima volontà, indipendentemente dal legame di parentela con la persona che è venuta a mancare.
Ci si chiede come sia possibile gestire queste situazioni stando lontani dall’Italia.
È bene precisare che che il modello da presentare all’Agenzia delle Entrate italiana ha un riquadro apposito dedicato agli eredi residenti all’estero e, pertanto, il sistema è pronto a ricevere dichiarazioni, anche telematiche, che riguardano persone non residenti in Italia.
Ciò premesso, l’esperienza insegna che gli emigrati italiani, soprattutto quelli che si sono allontanati dall’Italia da molto tempo e che si sono costruiti una vita famigliare e professionale all’estero, spesso non hanno referenti a cui affidarsi a cuor leggero nei luoghi di origine e si trovano spaesati ed incerti sul da farsi.
Si torna, dunque, all’esempio fatto all’inizio di questo articolo: che fare se si è chiamati ad ereditare in Italia un bene dal valore trascurabile o che non si ha comunque interesse ad avere? Oppure, che fare se il bene è di grande valore, ma porta con sé conseguenze che ne rendono insensata l’aggiudicazione dal punto di vista economico?
Senza dubbio il consiglio preliminare è quello di rivolgersi ad un professionista, lasciare perdere il fai da te o seguire consigli portati dal vento da parte qualche parente, magari chiaramente interessato alla vicenda, poiché anch’esso chiamato all’eredità e non sempre affidabile.
Il punto di partenza per ereditare consapevolmente e non incorrere in problemi futuri è approfondire la situazione non appena si è venuti a conoscenza della chiamata all’eredità, capire cosa potrebbe accadere accettandola ed avere ben presente i costi a cui si va incontro, anche dal punto di vista fiscale.
La casistica è molto vasta, gli esempi innumerevoli e i consigli da dare altrettanti.
All’italiano emigrato va però spiegato in ogni caso che tutto ciò che riguarda una successione regolata dal diritto italiano e riguardante beni o valori in Italia può essere gestita al meglio anche a distanza, cioè senza doversi necessariamente recare in patria, e che l’aumento del proprio patrimonio a seguito di accettazione dell’eredità andrà generalmente comunicato anche alle autorità svizzere, che provvederanno ad applicare la relativa ed eventuale tassazione e finalmente porre la parola fine alla trafila successoria.
Sara Botti