Di fatto, nella stragrande maggioranza dei casi ed a tutte le latitudini italiane, le aste giudiziarie immobiliari avvengono in modalità telematica.
Ciò significa che generalmente non è più richiesta la presenza fisica delle parti coinvolte a gestire la vendita ed a contendersi l’immobile in una stanza, ma tutto può essere fatto da remoto, davanti ad un computer.
Questa circostanza ha semplificato – da una parte – la procedura, ma ha imposto agli operatori un innalzamento delle proprie competenze, anche in termini informatici.
La procedura telematica, infatti, cela insidie che solo un professionista preparato può conoscere.
Le aste immobiliari telematiche possono essere di tre diversi tipi, cioè sincrone, quando tutti i partecipanti sono connessi simultaneamente, oppure asincrone, quando non è necessaria la presenza di tutti i soggetti interessati nello stesso momento, ma anche sincrone miste, che avvengono quando i rilanci possono essere fatti sia in presenza fisica che telematicamente.
I requisiti minimi per partecipare sono l’essere titolari di una casella di posta elettronica certificata, la così detta PEC, ed essere muniti di un dispositivo che permetta la firma elettronica digitale; se questi strumenti di lavoro fanno parte della quotidianità dei professionisti, tra cui gli avvocati, non sono certo comuni a chi svolge altri tipi di attività o risiede all’estero.
Anche leggere un avviso di vendita non è affare semplice, soprattutto per il linguaggio altamente tecnico utilizzato che richiede conoscenze specifiche, altresì con riferimento agli aspetti fiscali che accompagnano l’intestazione dell’immobile, come ad esempio il beneficio prima casa, oppure giudiziali veri e propri, come la cancellazione di eventuali trascrizioni, ipoteche o altri oneri che gravano sull’immobile.
Un aspetto molto delicato e che incide nettamente sul prezzo finale di acquisto riguarda le spese, le imposte ed i costi in generale che possono modificare di molto la cifra da sborsare in concreto e che devono essere tenute in considerazione dall’acquirente sin dalla prime fasi di partecipazione all’asta.
Altra nota dolente riguarda la liberazione dell’immobile, se occupato al momento della vendita; va detto a tal proposito che se il soggetto che fisicamente occupa la casa non intende liberarla spontaneamente, sarà necessario attivare una procedura di rilascio che richiede necessariamente l’intervento di un avvocato.
Meglio affidarsi, dunque, a dei professionisti.
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